Art. 1.

      1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

          «i-bis) le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo limitatamente al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per "abitazione principale" si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. La disposizione di cui alla presente lettera si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari».

      2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono abrogati.